Regolamento
Art. 95
Criteri generali per la sistemazione dei mezzi di salvataggio
In vigore dal 21 apr 1992
1. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati a bordo in modo da consentire un loro rapido e sicuro impiego e, per quanto possibile, in posizione sicura e ridossata. Quando ritenuto necessario, a giudizio dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, devono essere previste sistemazioni per la loro protezione contro danni da colpi di mare.
2. I mezzi di salvataggio, ad eccezione di quelli progettati per essere messi a mare a caduta libera, devono essere sistemati a bordo in zone ubicate in posizione tale da rendere l'operazione di messa a mare sicura, tenendo conto, in particolare, della distanza dall'elica e dalle parti dello scafo con i fianchi sensibilmente rientranti, in modo che l'operazione stessa venga effettuata, per quanto possibile, lungo i fianchi verticali.
Se le zone predette interessano la parte prodiera della nave, devono trovarsi a poppavia della paratia di collisione.
3. I mezzi collettivi di salvataggio devono essere messi a mare mediante dispositivi di tipo approvato, ad eccezione di quelli:
(i) - sui quali l'imbarco avviene da un ponte che si trova a meno
di 4,5 metri al di sopra del minimo galleggiamento previsto per la nave, in condizioni di esercizio;
- che abbiano massa minore o uguale a 185 chilogrammi;
- che siano sistemati a bordo in modo da essere messi a mare
direttamente dalla propria posizione in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinale, fino a 10, e di sbandamento trasversale, su un lato o sull'altro, fino a 20;
(ii) aventi massa minore o uguale a 185 chilogrammi e che siano aggiuntivi rispetto ai mezzi collettivi di salvataggio per il 200 per cento delle persone imbarcate.
4. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i cavi dei paranchi dei dispositivi di messa a mare dei mezzi di salvataggio devono essere di acciaio.
5. Le imbarcazioni di salvataggio, sistemate nella propria posizione a bordo, devono essere collegate ai loro dispositivi di messa a mare.
6. Le zattere di salvataggio ammainabili devono essere sistemate entro il raggio di azione del gancio di sospendita della gru. Il Ministero può consentire che parte di esse siano sistemate fuori di tale area a condizione che sia adottato un mezzo per il loro spostamento ritenuto idoneo dell'ente tecnico.
7. L'autorità marittima può richiedere, se lo ritiene necessario, la dotazione di mezzi adeguati per tenere le imbarcazioni e le zattere di salvataggio ammainabili accostate al fianco della nave per consentire l'imbarco delle persone in modo sicuro.
8. Le zattere di salvataggio lanciabili devono essere sistemate:
a) in posizione tale per cui possano essere lanciate lontano dai masconi, dallo strapiombo di poppa ed a adeguata distanza dalle eliche;
b) su apposite rampe, se ritenuto necessario dall'autorità marittima sentito l'ente tecnico;
c) in posizione tale da potere essere liberate manualmente dai propri mezzi di ritenuta.
9. In corrispondenza di ciascuna zona per la messa a mare dei mezzi collettivi di salvataggio o fra due di tali zone, quando contigue, deve esservi una scaletta per l'imbarco sui mezzi stessi. Tale scaletta deve essere costruita in unico pezzo, rigido o flessibile, ed avere lunghezza uguale alla distanza fra il ponte ed il galleggiamento minimo della nave, da assumere fra quelli relativi alle diverse condizioni di esercizio, considerando la nave stessa in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinale e sbandata di 15o da un lato o dall'altro.
Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire che le suddette scalette siano sostituite da dispositivi di tipo approvato che permettano l'imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio, quando messi a mare, a condizione che la nave sia comunque dotata di almeno una scaletta per lato.
Devono essere adottati adeguati accorgimenti per impedire lo scarico d'acqua dalla nave sui mezzi collettivi di salvataggio durante l'abbandono nave.
10. I punti di riunione e di imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio devono essere scelti in modo da consentire anche l'imbarco di ammalati in barella.
11. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato a bordo completo delle dotazioni prescritte e in modo tale che:
a) non interferisca, inclusi i dispositivi per il suo mantenimento in sito, con la manovra di messa a mare di qualsiasi altro mezzo collettivo di salvataggio o battello di emergenza;
b) sia il più vicino possibile alla superficie dell'acqua; tuttavia, nel caso di mezzo collettivo di salvataggio ammainabile, la posizione dello stesso per l'imbarco delle persone deve trovarsi a non meno di 2 metri dalla linea di galleggiamento della nave a pieno carico, da assumere in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinali e sbandata di 20, da un lato o dall'altro, oppure dell'angolo di inizio di immersione del trincarino del ponte di coperta quando quest'ultimo è minore di 20. Nel caso di navi di limitate dimensioni, il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire che la posizione di imbarco delle persone sia ad una distanza inferiore ai 2 metri suddetti;
c) sia in condizione di pronto impiego, in modo che due membri dell'equipaggio siano in grado di predisporlo per l'imbarco delle persone e la messa a mare in meno di 5 minuti;
d) nel caso di mezzo collettivo di salvataggio lanciabile, esso si trovi in posizione tale da essere facilmente trasportabile da un lato all'altro, quando ciò sia richiesto dalle norme;
e) sulle navi da carico di lunghezza maggiore o eguale ad 80 metri e minore di 120 m, le imbarcazioni di salvataggio ammainabili lungo i fianchi siano ubicate in modo tale che la distanza fra la loro estrema poppa e l'elica sia non minore della lunghezza dell'imbarcazione stessa. Sulle navi da carico di lunghezza maggiore o uguale a 120 metri e su quelle da passeggeri di lunghezza maggiore o uguale ad 80 m, la distanza predetta deve essere non minore di una lunghezza e mezza dell'imbarcazione.
12. I salvagente anulari muniti di boetta luminosa ad accensione automatica secondo le disposizioni degli , devono essere sistemati:
a) due sul ponte di comando, uno a dritta ed uno a sinistra, in posizione tale che il lancio in mare sia effettuato con la maggiore rapidità possibile; sulle navi aventi stazza lorda superiore a 200 tonnellate tali salvagente devono essere sistemati ciascuno su scivolo di forma appropriata a giudizio dell'ente tecnico;
b) i rimanenti, quando richiesti, due a prora, uno a dritta e uno a sinistra, e parimenti a poppa.
13. Per piccole navi le quali abbiano ponte di imbarco sulle imbarcazioni a meno di 2 metri sopra la linea di minima immersione di navigazione, le gru possono essere calcolate in base al solo peso dell'imbarcazione completa di dotazioni e con due persone a bordo.
Per tali gru non è prescritto il riconoscimento di tipo approvato, salva l'osservanza dei regolamenti dell'ente tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-95