Regolamento›Titolo III
Art. 83
Criterio generale per la protezione contro gli incendi
In vigore dal 21 apr 1992
1. La protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di tutte le navi devono essere idonee, tenuto conto del servizio cui esse sono destinate e della navigazione cui sono abilitate, a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo le pertinenti norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico e salve le altre disposizioni speciali concernenti il trasporto delle merci pericolose o delle merci nocive all'ambiente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-83