Regolamento
Art. 81
Punto di infiammabilità del combustibile
In vigore dal 15 ago 2020
Punto di infiammabilità del combustibile...
1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto di infiammabilità non inferiore a 60°C eccetto per i casi di cui ai commi 2, 3 e 4 di questo articolo e di cui all'.
2. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 60°C, ma non inferiore a 43°C, è consentito per i generatori di emergenza e per gli altri usi di cui al precedente comma 1, a condizione che la temperatura ambiente dei locali in cui il combustibile è mantenuto o utilizzato sia sempre inferiore di almeno 10°C rispetto al punto di infiammabilità del combustibile stesso.
3. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore ai valori sopra riportati, come il petrolio greggio, è consentito, sulle navi da carico, purchè il combustibile non sia conservato nei locali macchine e l'impianto del combustibile corrisponda alle norme dell'ente tecnico.
3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 43°C è anche consentito su navi propulse da motori fuoribordo di potenza inferiore a 18,4 kW.
5. I punti di infiammabilità di cui ai precedenti commi si intendono determinati col sistema a vaso chiuso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-81