Regolamento
Art. 80
Mezzi di marcia indietro
In vigore dal 21 apr 1992
1. L'apparato di propulsione deve avere una sufficiente potenza di marcia indietro in modo da assicurare un adeguato controllo della nave in ogni circostanza normale.
2. In occasione delle prove in mare prima che la nave entri in servizio, l'ente tecnico deve accertare che l'apparato motore di propulsione abbia la capacità di invertire, in condizioni di manovra normali, la direzione della spinta del propulsore in un tempo tale da arrestare entro una distanza ragionevole l'abbrivo della nave partendo dalla massima velocità di esercizio in marcia avanti. La documentazione relativa ai risultati delle suddette prove deve essere disponibile per l'uso del comando di bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-80