Regolamento

Art. 66

Navi abilitate a navigazione internazionale temporaneamente destinate a navigazione nazionale

In vigore dal 21 apr 1992
1. Il certificato di bordo libero emesso per navi abilitate a navigazione internazionale conserva la sua validità anche se le navi sono destinate temporaneamente a navigazione nazionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-66

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