Regolamento›Libro II
Art. 61
Stabilità in allagamento
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi da passeggeri di cui al precedente , comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative condizioni di stabilità prescritte dalla convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-61