RegolamentoLibro II

Art. 61

Stabilità in allagamento

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi da passeggeri di cui al precedente , comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative condizioni di stabilità prescritte dalla convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-61

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