Regolamento›Libro II
Art. 60
Stabilità della nave allo stato integro
In vigore dal 25 ott 2022
1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate al servizio cui sono destinate, e tali caratteristiche devono comunque soddisfare ai regolamenti dell'ente tecnico.
2. Tutte le navi che in base all' comma 5 e all' devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro tale da resistere alla situazione finale di allagamento nelle ipotesi di falla per esse prescritte dalla convenzione.
2-bis. Le navi lagunari che, in base all' devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere, nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro secondo i regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-60