RegolamentoLibro II

Art. 62

Prova di stabilità

In vigore dal 21 apr 1992
1. Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di stabilità: a) dopo il suo completamento; b) dopo il completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di stabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-62

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