Regolamento›Libro II
Art. 57
Compartimentazione di galleggiabilità delle navi da passeggeri
In vigore dal 25 ott 2022
1. Le navi da passeggeri devono avere efficace compartimentazione di galleggiabilità da stabilire in funzione della loro lunghezza, del numero dei passeggeri e della navigazione cui sono abilitate in modo che il più alto grado di compartimentazione di galleggiabilità corrisponda alle navi di maggior lunghezza e che trasportano maggior numero di passeggeri nei viaggi più lunghi, secondo quanto appresso stabilito.
2. Le navi abilitate alla navigazione internazionale devono soddisfare alle norme di compartimentazione della convenzione pertinenti, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse.
3. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati:
a) le navi abilitate alla navigazione nazionale devono soddisfare alle norme della convenzione pertinenti in relazione alla data di costruzione delle navi stesse;
b) le navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea devono soddisfare alle norme seguenti:
(i) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri uguale o superiore a 1000 deve essere compartimentata in modo da non immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti;
(ii) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 1000 e superiore a 50 deve essere compartimentata in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato; inoltre se il numero di passeggeri supera 400 devono essere soddisfatte le condizioni addizionali seguenti:
- se il numero di passeggeri è compreso tra 800 e 1000 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il 60 per cento della lunghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti;
- se il numero di passeggeri è compreso tra 600 e 800 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il 40 per cento della lunghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti;
- se il numero di passeggeri è compreso tra 400 e 600 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando il gavone di prua e il compartimento adiacente sono entrambi allagati;
(iii) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 150 entro aree ristrette in viaggi durante i quali non si allontani da porti più di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione ed ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 50 non ha obbligo di compartimentazione di galleggiabilità;
(iv) le navi abilitate a navigazione nazionale costiera o litoranea, per le quali la necessità di trasportare notevoli quantitativi di merci non permette in pratica di richiedere una compartimentazione con più di un compartimento allagato, può essere applicata, in alternativa alle norme di cui ai punti (i), (ii), (iii) precedenti, la regola 5 (e) (ii) del capitolo II-1 della convenzione 1974;
(v) ai fini dei calcoli di compartimentazione richiesti ai punti (i), (ii), (iii) precedenti devono essere usati i seguenti valori di permeabilità:
- cisterne, casse catene, spazi che nella condizione di
pieno carico sono normalmente riempiti di carico,
provviste, bagagli o posta................................... 60%
- locali macchine............................................. 85%
- tutti gli altri spazi....................................... 95%
c) le navi abilitate a navigazione locale e le navi lagunari che trasportino più di 350 passeggeri devono essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato.
4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché costruite o iscritte nelle matricole o registri nazionali a decorrere dall'8 agosto 1973, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati:
a) alle navi abilitate alla navigazione nazionale si applicano le norme della convenzione pertinenti in relazione alla data di costruzione delle navi stesse;
b) le navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea, che trasportino più di 50 passeggeri, devono essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato a meno che non effettuino viaggi, entro aree ristrette, durante i quali non si allontanino da porti più di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione. In tale caso non è fatto obbligo di compartimentazione di galleggiabilità;
c) alle navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea, che trasportino fino a 50 passeggeri nonché a quelle abilitate alla navigazione locale non è fatto obbligo di compartimentazione di galleggiabilità.
5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite od iscritte nelle matricole o nei registri nazionali anteriormente all'8 agosto 1973 devono mantenere il grado di compartimentazione che esse avevano alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5-bis. Le navi lagunari iscritte nelle matricole o nei registri nazionali posteriormente all'8 agosto 1973 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono mantenere il grado di compartimentazione richiesto alla data di impostazione chiglia.
6. Le navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973 "*], per poter essere abilitate ad una navigazione più estesa di quella posseduta, devono soddisfare alle norme di compartimentazione stabilite per la nuova specie di navigazione nei commi precedenti di questo articolo per le navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 "*].
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[*] Data di entrata in vigore del D.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-57