Regolamento›Libro II
Art. 59
Doppio fondo
In vigore dal 25 ott 2022
1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 devono essere provviste di doppio fondo come previsto dalla convenzione eccetto le navi abilitate a navigazione nazionale locale o in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, oppure a navigazione nazionale costiera o litoranea entro aree ristrette ed in viaggi di durata tale che esse non si allontanino da porti più di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione, per le quali non è richiesto il doppio fondo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-59