Regolamento
Art. 54
Documenti di sicurezza per le navi provenienti da bandiera estera
In vigore dal 21 apr 1992
Documenti di sicurezza per le navi provenienti da bandiera estera 1. Nel caso di nazionalizzazione:
a) di navi soggette alla convenzione; possono essere rilasciati documenti con validità non superiore a 6 mesi, dopo aver accertato che la nave è in possesso di documenti validi di conformità alla convenzione e dopo aver constatato l'assenza di elementi che facciano ritenere che siano intervenute, dopo l'ultima visita, varianti tali da rendere la nave ed il suo equipaggiamento non corrispondenti a quanto risulta dal possesso di tali documenti e, comunque, da rendere la nave stessa inidonea ad affrontare il mare;
b) di navi non soggette alla convenzione: possono essere rilasciati documenti di sicurezza per un unico viaggio verso un porto italiano ovvero verso un porto estero per l'esecuzione della visita iniziale dopo aver accertato che la nave è in possesso di validi documenti nazionali di sicurezza e dopo aver constatato che la nave è idonea ad affrontare il mare.
2. I documenti di sicurezza di cui al comma 1 non sono prorogabili e alla loro scadenza deve essere eseguita la visita iniziale, salvo per le navi acquistate all'estero e battenti bandiera di Paesi con i quali sussistono specifici accordi in materia di sicurezza della navigazione per le quali il Ministero, sentito l'ente tecnico, può concedere attenuazioni alle sopraindicate disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-54