Regolamento

Art. 53

Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati

In vigore dal 21 apr 1992
1. Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale proroga dei certificati di sicurezza devono essere annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza a cura dell'autorità marittima e, all'estero, dell'autorità consolare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-53

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