Regolamento

Art. 50

Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati

In vigore dal 21 apr 1992
1. L'autorità marittima che, nei casi previsti dall' della legge, autorizza il trasferimento di una nave senza i prescritti documenti relativi alla sicurezza della navigazione deve informarne quella del porto dove la nave è diretta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-50

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