Art. 50 · Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati
Regolamento

Art. 50

21 / 272

Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati

In vigore dal 21 apr 1992
1. L'autorità marittima che, nei casi previsti dall' della legge, autorizza il trasferimento di una nave senza i prescritti documenti relativi alla sicurezza della navigazione deve informarne quella del porto dove la nave è diretta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-50