Regolamento
Art. 45
Allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi da passeggeri che nel corso di un particolare viaggio hanno a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito nel "certificato di sicurezza o di idoneità per nave da passeggeri" possono essere autorizzate, secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avere un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito in tali certificati. Tale autorizzazione deve risultare da un'allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per nave da passeggeri".
2. L'"allegato" deve specificare che, nelle suddette circostanze, non vi è alcuna violazione delle disposizioni del presente regolamento. Esso può sostituire il certificato di sicurezza o di idoneità solo per quanto riguarda le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio ed è valido limitatamente al viaggio per il quale è stato rilasciato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-45