Regolamento
Art. 40
Rapporto di sicurezza per le navi nucleari
In vigore dal 21 apr 1992
1. La nave nucleare deve essere in possesso di un "Rapporto di sicurezza" che permetta la valutazione della sicurezza dell'impianto nucleare e della nave al fine di assicurare l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque.
2. Tale rapporto deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero, e deve essere sempre tenuto aggiornato. Deve altresì essere reso disponibile con sufficiente anticipo per i Governi dei Paesi in cui la nave nucleare intende recarsi in modo che essi possano valutare la sicurezza della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-40