Regolamento
Art. 37
Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri
In vigore dal 21 apr 1992
1. Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano:
a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico;
b) il materiale d'armamento;
c) la galleggiabilità e la relativa compartimentazione;
d) la stabilità;
e) i mezzi di esaurimento;
f) gli organi di governo;
g) i mezzi di marcia indietro;
h) i mezzi di trasmissione d'ordine;
i) le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed i relativi piani;
l) i mezzi di sfuggita;
m) i mezzi di salvataggio;
n) la scaletta per il pilota;
o) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora);
p) le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche;
q) le sistemazioni e dotazioni varie;
r) il numero dei marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-37