Regolamento

Art. 36

Certificati

In vigore dal 27 feb 2000
1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono: a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri": per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali; b) "certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali; c) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico": per le navi da carico di cui al precedente punto b); d) "certificato di bordo libero": per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, la cui chiglia è stata impostata anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia è stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri; per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali; per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali. e) "certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali; f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore e 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali; g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare": per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; h) "certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare": per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; i) "certificato di esenzione": per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o più norme della legge o del presente regolamento; l) "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneità": per le navi da passeggeri di cui all' del presente regolamento; m) "certificato di idoneità": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore e 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonché per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio; n) "annotazioni di sicurezza": per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma della lettera f) dell' della legge e cioè: navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio, le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navigazione; galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 dicembre 1999, n. 541 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il certificato ha una validita' di quattro anni, con obbligo di visite periodiche e intermedie secondo quanto previsto dall'art. 7, e sostituisce i certificati di sicurezza previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-36

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