Regolamento›Libro I
Art. 4
Navi ad uso privato
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole.
2. Il Ministero può esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-4