RegolamentoLibro I

Art. 8

Equivalenze

In vigore dal 21 apr 1992
1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medesimi oppure è stabilita una particolare sistemazione, il Ministero, fatto salvo quanto previsto all' del presente regolamento, può accettare in sostituzione, ai sensi dell' della Legge 5.6.62 n. 616, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o qualsiasi altra sistemazione, se, previ accertamenti da parte dell'ente tecnico, ritenga che detto impianto, dispositivo o apparecchio o sistemazione sia di carattere equivalente a quello richiesto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-8

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