Regolamento›Titolo II
Art. 28
Tipo approvato: equivalenza di apparecchi, dispositivi e materiali
In vigore dal 21 apr 1992
Tipo approvato: equivalenza di apparecchi, dispositivi e materiali 1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di equivalenza di cui all' della legge deve essere corredata da una relazione tecnica.
2. Il Ministero può incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale riconoscimento, salva in ogni caso la competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per gli impianti, i dispositivi e gli apparecchi radioelettrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-28