RegolamentoTitolo II

Art. 25

Visite periodiche e visite intermedie

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le visite periodiche sono effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale. 2. Le visite intermedie sono effettuate per gli scopi indicati all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-25

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