Regolamento›Titolo II
Art. 25
Visite periodiche e visite intermedie
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le visite periodiche sono effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
2. Le visite intermedie sono effettuate per gli scopi indicati all' del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-25