Regolamento›Titolo II
Art. 20
Visite nei porti esteri
In vigore dal 21 apr 1992
1. Nei porti esteri le visite di cui al terzo comma dell' della legge, nonché gli eventuali accertamenti di cui al secondo comma dell' del codice della navigazione, sono eseguiti a cura dell'autorità consolare con l'assistenza del locale ufficio dell'ente tecnico o, in mancanza, di quello più vicino dell'ente stesso.
2. Nei casi di urgenza, ovvero quando ragioni di distanza o difficoltà di comunicazioni con l'ufficio più vicino dell'ente tecnico consigliano di provvedere altrimenti, l'autorità consolare può farsi assistere da ingegneri navali o da capitani di lungo corso o da capitani di macchina di nazionalità italiana o, in mancanza, da periti locali, a seconda della natura degli accertamenti da eseguire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-20