Regolamento

Art. 16

Prove di navigazione

In vigore dal 21 apr 1992
1. Il capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-16

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