Regolamento
Art. 16
Prove di navigazione
In vigore dal 21 apr 1992
1. Il capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-16