RegolamentoTitolo II

Art. 21

Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità

In vigore dal 7 gen 1999
1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell' della legge per il rilascio del certificato di navigabilità devono essere eseguiti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui all'. 2. Il certificato di navigabilità ha validità quadriennale e possibilità di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell' della legge, con obbligo di visite intermedie da effettuarsi annualmente secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico il quale ha la facoltà di differirne l'esecuzione di non oltre tre mesi. Per i galleggianti e per le altre unità aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate le visite intermedie sono biennali. 2-bis. Il certificato di navigabilità per le unità da pesca, ove prescritto, ha validità sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico. 3. Gli accertamenti di cui ai precedenti commi sono prescritti anche per le navi di cui alla lettera a) dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, abilitate al trasporto di passeggeri in acque tranquille. 4. Il certificato di navigabilità è rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero, e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-21

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