RegolamentoTitolo II

Art. 26

Visite periodiche ai galleggianti

In vigore dal 21 apr 1992
1. In occasione delle visite periodiche possono essere omesse, per i galleggianti destinati a servizi nei porti o relative adiacenze, le visite di carena e quelle ai macchinari, che devono comunque essere eseguite almeno ogni quattro anni. 2. Allorchè trattasi di carene particolarmente protette, gli intervalli fra le visite della carena possono essere prolungati dall'autorità marittima, su parere dell'ente tecnico. Ciò deve risultare nella annotazione di sicurezza prevista dall' del presente regolamento. 3. Se un galleggiante deve affrontare navigazione in mare aperto e sono trascorsi due anni dall'ultima visita senza che sia stata effettuata quella della carena, quest'ultima visita deve essere preventivamente eseguita. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare la predetta navigazione a determinate condizioni al solo fine di consentire il trasferimento del galleggiante in altro porto per l'esecuzione della visita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-26

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