Regolamento›Titolo II
Art. 27
Visite occasionali
In vigore dal 21 apr 1992
1. Una visita occasionale, generale o parziale secondo i casi, deve essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o innovazioni importanti. La visita deve essere eseguita in modo da garantire che le riparazioni o innovazioni sono state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni o innovazioni e la loro esecuzione sono soddisfacenti e che la nave risponde a tutte le prescrizioni vigenti.
2. Le navi di cui al successivo libro III, titolo VI, sono soggette a visite occasionali quando ciò sia ritenuto opportuno dall'autorità marittima o quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o a macchinari della medesima vengono meno i requisiti in base ai quali sono state effettuate le annotazioni di sicurezza di cui all'.
3. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilità attestate dal certificato in vigore.
4. Dopo un periodo di disarmo di qualunque durata, ma nei limiti di validità delle annotazioni di sicurezza, sono esentate dalla visita occasionale:
a) le navi per la pesca oceanica e per quella d'altura di stazza lorda uguale o inferiore a 200 tonnellate;
b) le navi ad uso privato;
c) i galleggianti di stazza lorda uguale o inferiore a 400 tonnellate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-27