Regolamento›Titolo II
Art. 29
Accertamenti per le annotazioni di sicurezza
In vigore dal 21 apr 1992
1. Ai fini delle annotazioni di sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell' del presente regolamento l'ente tecnico esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo scafo, al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica e all'impianto elettrico.
L'autorità marittima sente l'ente tecnico in ogni altra circostanza in cui ritenga necessario procedere a particolari accertamenti tecnici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-29