RegolamentoTitolo II

Art. 32

Mantenimento delle condizioni dopo le visite

In vigore dal 25 ott 2022
1. Dopo che una delle visite di cui all' è stata compiuta, nessun cambiamento può essere apportato alle sistemazioni strutturali, al macchinario, all'armamento e in generale a tutto ciò che ha formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occasionale. 2. L'autorità marittima, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, può ammettere i cambiamenti che, a suo giudizio, siano di lieve entità. 3. Le condizioni della nave e delle sue apparecchiature devono essere mantenute conformi alle prescrizioni del presente regolamento, allo scopo di assicurare che la nave sotto tutti gli aspetti si conservi idonea ad affrontare il mare senza rischi per la nave stessa e per le persone imbarcate. 4. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. 4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all', al responsabile da esso delegato, le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza, i quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-32

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