RegolamentoTitolo II

Art. 33

Controlli

In vigore dal 21 apr 1992
1. L'autorità marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell' della legge, può farsi assistere dall'ente tecnico secondo modalità con questo concordate ovvero può disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel comma citato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-33

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