Regolamento›Titolo II
Art. 17
Tipi di visite
In vigore dal 21 apr 1992
1. L'insieme degli accertamenti tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneità della nave alla navigazione costituisce una visita.
2. Ai fini degli accertamenti per il rilascio e per la conferma dei documenti di sicurezza di cui alla legge ed alla convenzione, le visite alle quali devono essere sottoposte le navi, sono:
"visite iniziali", prima dell'entrata in servizio o, per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima dell'ottenimento dei certificati definitivi;
"visite periodiche", alla scadenza dei periodi di validità dei certificati di sicurezza, di idoneità e delle annotazioni di sicurezza;
"visite intermedie", con intervalli più brevi delle periodiche, come stabilito nel presente regolamento;
"visite occasionali", quando se ne verifichi la necessità come previsto dal successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-17