Regolamento

Art. 47

Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche

In vigore dal 7 gen 1999
1. I certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare hanno validità non superiore a dodici mesi. 2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validità di quattro anni con possibilità di proroga di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali intermedie prorogabili di tre mesi. 3. Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca per le quali la validità non può superare i tre anni. 4. Gli altri certificati indicati nell' del presente regolamento hanno la validità stabilita dall', penultimo ed ultimo comma, della legge con obbligo per le navi da carico di visite intermedie da parte dell'ente tecnico alla scadenza di un anno dalla visita periodica di rinnovo del certificato di sicurezza delle dotazioni o di idoneità, allo scopo di accertare lo stato di manutenzione e di conservazione dei mezzi di salvataggio, dei mezzi di protezione attiva contro gli incendi, delle porte stagne e dei mezzi di esaurimento. 5. Sulle scadenze della visita intermedia di cui al comma precedente è ammessa una tolleranza in più od in meno di tre mesi. 6. L'avvenuta esecuzione della visita intermedia suddetta viene annotata sul certificato di sicurezza o di idoneità dall'autorità marittima. Qualora l'esito della visita riveli deficienze e inconvenienti non tollerabili neppure temporaneamente, l'ente tecnico ne dà comunicazione all'autorità marittima o consolare che, sentito l'ente tecnico stesso, adotta i provvedimenti opportuni. 7. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validità di un certificato di sicurezza radiotelegrafica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato può essere ritirato e può essere rilasciato un nuovo certificato con validità fino a 12 mesi dopo la scadenza del suddetto periodo.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-47

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