Regolamento

Art. 48

Rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza

In vigore dal 21 apr 1992
1. Il rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ha luogo con le stesse modalità stabilite per il rilascio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-48

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