RegolamentoLibro I

Art. 3

Aumento di passeggeri Estensione di navigazione

In vigore dal 21 apr 1992
Aumento di passeggeri Estensione di navigazione 1. L'autorità marittima, previa direttiva del Ministero, può concedere un aumento del numero di passeggeri trasportabili ovvero l'abilitazione ad una navigazione più estesa a navi costruite anteriormente al 1 luglio 1986 o alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, solo se le navi stesse soddisfino le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento per navi costruite posteriormente alle date suddette, la cui applicazione sentito l'ente tecnico sia ritenuta necessaria in relazione all'entità delle varianti richieste, nonché alle eventuali prescrizioni addizionali proposte dalla commissione di visita, quando l'autorità marittima stessa abbia ritenuto di convocarla.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-3

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