RegolamentoLibro II

Art. 64

Dispensa dalla prova di stabilità

In vigore dal 21 apr 1992
1. Il Ministero può eccezionalmente dispensare dalla prova di stabilità una nave purchè l'ente tecnico disponga di elementi tali che le caratteristiche di stabilità della nave dispensata siano sicuramente attendibili e consentano di formulare istruzioni pienamente valide.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-64

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