Regolamento

Art. 69

Accertamenti per il massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero

In vigore dal 25 ott 2022
1. Per le navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell' della legge, l'autorità marittima o consolare ha facoltà di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non abbia superato i limiti della normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilità della nave, della natura del viaggio da compiere e delle relative condizioni della navigazione. 2. Ai fini dei suddetti accertamenti e della determinazione dell'eventuale eccesso di carico da sbarcare, l'autorità marittima o consolare può richiedere anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando le spedizioni alla nave sino a quando l'eccesso di carico non sia stato sbarcato. 2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell' della legge, è apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni più gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilità approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri. L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza; b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) è apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilità in scadenza dopo il 1° gennaio 2023; c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-69

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