Regolamento›Libro II
Art. 63
Istruzioni sulla stabilità
In vigore dal 21 apr 1992
1. Al comandante della nave devono essere fornite istruzioni necessarie perché egli possa determinare in modo semplice e rapido l'adeguatezza della stabilità della nave nelle varie condizioni di esercizio.
2. Nel caso previsto dal precedente , lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante nuove istruzioni.
3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico, che deve trasmetterne copia al Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-63