Regolamento
Art. 120
Apparecchio lanciasagole
In vigore dal 21 apr 1992
1. Tutte le navi da carico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-120