Regolamento
Art. 122
Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio
In vigore dal 21 apr 1992
Dispositivi di sganciamento per le
zattere di salvataggio
1. Su tutte le navi di cui al presente capitolo, ad eccezione di quelle indicate all', punto 6, le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-122