Regolamento

Art. 122

Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio

In vigore dal 21 apr 1992
Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio 1. Su tutte le navi di cui al presente capitolo, ad eccezione di quelle indicate all', punto 6, le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-122

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