Regolamento
Art. 119
Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso
In vigore dal 25 ott 2022
Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro
segnali di soccorso
1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione devono essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell'.
2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le torce elettriche e gli specchi per segnalazioni diurne) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni:
a) per le navi abilitate a navigazione internazionale sono sufficienti 2 segnali a paracadute in luogo di 4;
b) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per le segnalazioni Morse;
c) per le navi abilitate a navigazione locale o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia non è richiesto alcun segnale di soccorso.
3. I segnali di soccorso per le zattere di salvataggio (torce elettriche, specchio per segnalazioni diurne, fischietto per segnali, razzi a paracadute e fuochi a mano a luce rossa) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni:
a) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per segnalazioni Morse;
b) per le navi abilitate a navigazione locale o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia non è richiesto alcun segnale di soccorso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-119