Regolamento

Art. 119

Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso

In vigore dal 25 ott 2022
Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso 1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione devono essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell'. 2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le torce elettriche e gli specchi per segnalazioni diurne) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione internazionale sono sufficienti 2 segnali a paracadute in luogo di 4; b) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per le segnalazioni Morse; c) per le navi abilitate a navigazione locale o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia non è richiesto alcun segnale di soccorso. 3. I segnali di soccorso per le zattere di salvataggio (torce elettriche, specchio per segnalazioni diurne, fischietto per segnali, razzi a paracadute e fuochi a mano a luce rossa) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per segnalazioni Morse; b) per le navi abilitate a navigazione locale o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia non è richiesto alcun segnale di soccorso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-119

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