Regolamento
Art. 114
Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate
In vigore dal 21 apr 1992
Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda
inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate
1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate devono essere dotate:
a) quando abilitate a navigazione internazionale o nazionale, su un solo lato di una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonché di zattere di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo;
b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), su un solo lato di una coppia di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonché di zattere di capacità sufficiente per la metà delle persone a bordo;
c) le navi che non siano navi cisterna, navi chimichiere e navi gasiere, in sostituzione dei mezzi di salvataggio di cui alle precedenti lettere a) e b) possono avere quelli previsti all' comma 3;
d) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Se il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10, il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2. Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti. Le navi di lunghezza maggiore di 24 metri devono inoltre essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo del circondario marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza;
e) quando abilitate a navigazione nazionale locale, almeno di apparecchi galleggianti per tutte le persone a bordo. Per ragioni di spazio l'autorità marittima può consentire salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-114