Regolamento
Art. 112
Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
In vigore dal 25 ott 2022
Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento
1. Le navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad accezione di quelle abilitate alla navigazione nazionale locale o nelle acque protette della laguna di Venezia, devono avere a bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'.
2. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacità compresa tra 61 e 100 persone non siano nè imbarcazioni di salvataggio a motore nè imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore.
3. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato purchè le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-112