Regolamento

Art. 107

Salvagente anulari e relative boette luminose

In vigore dal 25 ott 2022
1. Le navi da passeggeri abilitate alla navigazione nazionale devono avere salvagente anulari secondo la seguente tabella: Lunghezza della nave Numero dei salvagente in metri anulari inferiore o uguale a 60 8 da oltre 60 a 120 incluso 12 " " 120 a 180 " 18 " " 180 a 240 " 24 oltre 240 30 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero di salvagente anulari, ma non meno di: 6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri; 4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 24 metri ma non superiore a 40 metri; 2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri. 3. Metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (una sola quando i salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di segnale fumogeno. 4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti in sostituzione degli apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-107

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo