Regolamento
Art. 107
Salvagente anulari e relative boette luminose
In vigore dal 25 ott 2022
1. Le navi da passeggeri abilitate alla navigazione nazionale devono avere salvagente anulari secondo la seguente tabella:
Lunghezza della nave Numero dei salvagente
in metri anulari
inferiore o uguale a 60 8
da oltre 60 a 120 incluso 12
" " 120 a 180 " 18
" " 180 a 240 " 24
oltre 240 30
2. Le navi abilitate a navigazione nazionale costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero di salvagente anulari, ma non meno di:
6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri;
4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 24 metri ma non superiore a 40 metri;
2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri.
3. Metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (una sola quando i salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di segnale fumogeno.
4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti in sostituzione degli apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-107