Regolamento

Art. 108

Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio sono stabilite dal Ministero, sentito l'ente tecnico. 2. I segnali di soccorso di cui devono essere dotate le imbarcazioni e le zattere gonfiabili e rigide di salvataggio ed i requisiti di tali segnali sono quelli stabiliti dalla convenzione. 3. I segnali a paracadute prescritti per le imbarcazioni possono essere ridotti a due. 4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale non sono obbligatori: segnali a paracadute; segnali fumogeni galleggianti; specchi per segnalazioni diurne. 5. A bordo delle navi abilitate alla navigazione nazionale deve essere sistemata, per ogni battello di emergenza, una tuta di immersione, conforme alle norme della convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-108

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