Regolamento

Art. 103

Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio

In vigore dal 21 apr 1992
Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio 1. Tutte le navi abilitate a navigazione nazionale, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 2, devono avere a bordo un apparecchio radio portatile, rispondente alle prescrizioni dell' e delle norme tecniche per gli impianti radio. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale che siano munite di imbarcazioni di salvataggio a motore devono averne una provvista del ricetrasmettitore fisso rispondente alle prescrizioni dell' e delle suddette norme tecniche. 3. L'apparecchio radio portatile di cui al comma 1 deve essere sistemato nella sala nautica o in altro posto adatto, pronto ad essere messo in una qualsiasi imbarcazione o altro mezzo di salvataggio in caso di emergenza. 4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale devono essere dotate di un radiofaro di emergenza, attivato manualmente, conforme alle norme della convenzione. Esso deve poter essere rapidamente messo a bordo di mezzi collettivi di salvataggio. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale prescrizione si applica a partire dal 1 luglio 1991. 5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale devono essere dotate di almeno 3 apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, conformi alle norme della convenzione, per le comunicazioni fra i mezzi collettivi di salvataggio, fra questi e la nave e fra la nave ed il battello di emergenza. Tale prescrizione può essere soddisfatta da altro apparato di bordo purchè compatibile con le stesse norme della convenzione. Gli apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti in dotazione alle navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono soddisfare solo alle norme della convenzione relative alla frequenza. 6. Il Ministero può dispensare dall'obbligo dell'apparecchio di cui al precedente comma 2 quando esso non sia ritenuto necessario in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave ed alla natura dei viaggi. In tal caso la nave dovrà, comunque, essere dotata dell'apparecchio radio portatile di cui al precedente comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-103

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