Regolamento

Art. 102

Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale

In vigore dal 21 apr 1992
1. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, abilitate alla navigazione nazionale, devono soddisfare alle prescrizioni della convenzione per navi da passeggeri in viaggi internazionali brevi, salvo quanto previsto dalla nota "6] alla Tabella allegata al libro I del presente Regolamento. 2. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate alla navigazione nazionale, se non soddisfano alle prescrizioni del comma precedente, devono soddisfare alle prescrizioni del capitolo III, regola 27 della convenzione 1974, salvo quanto specificato nei successivi commi da 3 a 7. 3. Quando sono prescritte imbarcazioni di salvataggio, il loro numero non può essere inferiore: per navi di lunghezza uguale o inferiore a 58 metri, a due imbarcazioni, una per lato; per navi di lunghezza superiore a 58 metri, a quattro imbarcazioni, due per lato, ovvero a due, una per lato, se sufficienti ad accogliere tutte le persone imbarcate. 4. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri devono essere sistemate due imbarcazioni di emergenza, una per lato "*]. Tali imbarcazioni possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri. 5. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri, due delle imbarcazioni di salvataggio devono essere a motore, rispondenti alle prescrizioni del capitolo III, regola 9 della convenzione 1974. Tali imbarcazioni possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri. 6. Quando il numero dei posti nelle imbarcazioni di salvataggio prescritte dai precedenti commi è inferiore al numero massimo delle persone a bordo, devono essere imbarcate, ad integrazione, zattere di salvataggio ammainabili di capacità complessiva sufficiente ad accogliere le persone che non trovano posto nelle suddette imbarcazioni. 7. Su tutte le navi, oltre ai mezzi collettivi di salvataggio di cui ai precedenti commi, devono essere imbarcate zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere il 10 per cento del numero di persone che possono trovare posto nelle imbarcazioni di salvataggio e apparecchi galleggianti per il 5 per cento delle persone a bordo. 8. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale od altri mezzi adeguati. 9. Il Ministero può autorizzare la sostituzione delle zattere di salvataggio ammainabili con altre non di tale tipo quando ritenga che l'altezza del ponte di imbarco su tali ultime zattere rispetto alla linea di minima immersione di navigazione sia tale da consentire, anche in cattive condizioni di mare, l'agevole imbarco sulle zattere non ammainabili mediante l'impiego di mezzi idonei. ---------------- "*] Si precisa che non si tratta dei battelli di emergenza di cui alla convenzione 74, ma delle imbarcazioni di emergenza di cui al capitolo III, regola 27, lettera a) della convenzione 1974.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-102

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