Regolamento

Art. 101

Disposizione per le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986

In vigore dal 21 apr 1992
Disposizione per le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986 1. Le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico o equivalente, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo, salvo quelle di cui al successivo punto 2. 2. Le navi da carico sprovviste di sovrastrutture centrali, aventi lunghezza 150 metri o più, devono essere dotate, in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone, sistemata il più possibile a proravia per quanto ragionevole e praticabile. 3. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate, costruite anteriormente al 19 novembre 1952, può essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che conservino le imbarcazioni o l'imbarcazione esistenti, sufficienti per tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o più zattere di salvataggio, anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo. 4. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite anteriormente al 19 novembre 1952, può essere consentito, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore, semprechè sia accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni. 5. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le imbarcazioni di salvataggio aventi capacità comprese tra 61 e 100 persone non siano nè imbarcazioni di salvataggio a motore nè imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 6. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le pompe a mano delle imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato, purchè le pompe di cui tali imbarcazioni sono dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-101

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