Regolamento

Art. 100

Controllo delle cassette per corredo farmaceutico

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le cassette per corredo farmaceutico devono essere controllate dalla commissione di visita in occasione degli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione. 2. Sulle navi che hanno medico a bordo, questi deve provvedere a controllare saltuariamente le cassette stesse facendone annotazione sul giornale sanitario. Tale annotazione deve essere riportata sul giornale generale di contabilità. 3. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate, i controlli di tali cassette devono essere effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-100

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