Regolamento
Art. 97
Controlli iniziali e visite
In vigore dal 25 ott 2022
1. La rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni dell' è verificata dall'ente tecnico.
2. In occasione della visita iniziale di cui all' e delle visite periodiche e intermedie di cui all' viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio ed il loro buono stato di conservazione.
3. In occasione di ogni visita di rinnovo dei certificati di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri e di sicurezza dotazione o di idoneità per navi da carico, gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono integrati da una prova di ammaino eseguita con i criteri seguenti: ogni imbarcazione di salvataggio viene ammainata fino a lambire la superficie dell'acqua ed è quindi caricata con pesi costituiti da oggetti distribuiti su tutta la lunghezza, di entità in chilogrammi pari al numero di persone che l'imbarcazione è autorizzata a trasportare moltiplicato per 75 più il 5 per cento; successivamente, l'imbarcazione viene ammainata in acqua e sganciata dai paranchi.
In alternativa, la prova può essere eseguita caricando l'imbarcazione prima dell'ammaino senza la maggiorazione del 5 per cento.
Qualora la prova sia eseguita caricando l'imbarcazione dopo averla ammainata a pelo d'acqua, è ammesso l'uso di acqua alla rinfusa adottando particolari precauzioni per evitare l'eventuale sovraccarico sulle gru derivante dalla presenza di specchi liquidi.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli è verificata dall'ente tecnico;
b) in occasione della visita iniziale di cui all' e delle visite periodiche di cui all', comma 1, viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione;
c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-97