Regolamento
Art. 108
67 / 272Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio sono stabilite dal Ministero, sentito l'ente tecnico.
2. I segnali di soccorso di cui devono essere dotate le imbarcazioni e le zattere gonfiabili e rigide di salvataggio ed i requisiti di tali segnali sono quelli stabiliti dalla convenzione.
3. I segnali a paracadute prescritti per le imbarcazioni possono essere ridotti a due.
4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale non sono obbligatori:
segnali a paracadute;
segnali fumogeni galleggianti;
specchi per segnalazioni diurne.
5. A bordo delle navi abilitate alla navigazione nazionale deve essere sistemata, per ogni battello di emergenza, una tuta di immersione, conforme alle norme della convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-108